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Statuto:

 

 

STATUTO

approvato in data 19/06/2014

 

Art 1. – Costituzione

 

È costituita a tempo indeterminato, senza scopo di lucro e con sede a Shanghai la “Associazione Veneti di Cina”.

 

Art 2. – Scopi

 

Gli scopi della Associazione sono quelli di:
• riunire e rappresentare i Veneti residenti in Cina, rafforzandone i legami con la loro Regione;
• promuovere ed organizzare tutte quelle iniziative che possono favorire la tutela morale, I’assistenza e I’elevazione sociale e culturale degli emigrati del Veneto e delle loro famiglie;
• svolgere un’azione di pubbliche relazioni per far meglio conoscere quanto i Veneti hanno realizzato e realizzano all’estero nei campi più diversi e partecipare ai Veneti nel mondo fatti e sviluppi delle loro terre d’origine;
• rendersi interprete presso gli organi locali, regionali e nazionali preposti all’attuazione di interventi e provvidenze a favore degli emigrati, delle istanze e delle esigenze dei Veneti all’estero e contribuire alla soluzioni dei loro problemi;
• favorire il rientro ed il reinserimento dei Veneti nella Regione.

 

Art 3. – Assemblea

 

L’Assemblea generale dei soci della Associazione Veneti di Cina è convocata, tramite invito scritto da inviare almeno dieci giorni prima della data stabilita, almeno una volta all’anno per la discussione e l’approvazione del programma delle attività, determinare I’ammontare della quota d’ingresso, deliberare sulla richiesta di adesione dei nuovi soci la cui domanda deve essere sottoscritta da due soci già regolarmente iscritti, esaminare la situazione finanziaria e tutti gli argomenti che i soci possono chiedere di mettere all’ordine del giorno.

Le assemblee sono valide con la presenza della metà più uno dei soci, in prima convocazione; con qualsiasi numero di soci presenti in seconda
convocazione. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea elegge, tra i soci in regola di tesseramento, il Consiglio composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e da un numero di consiglieri stabilito di volta in volta dall’Assemblea stessa. I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere rieletti.

In particolari situazioni l’Assemblea può essere convocata da 1/3 dei soci regolarmente iscritti.

Il provvedimento di esclusione di uno dei soci deve essere motivato ed approvato con voto favorevole di 2/3 dei presenti all’Assemblea che ne è investita.
L’eventuale ricorso deve essere sottoscritto da almeno cinque soci in regola di tesseramento e presentato al Consiglio che nomina un conciliatore la cui decisione è inappellabile.

 

Art 4. – Consiglio

 

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di1/3 almeno dei suoi componenti. Attua il programma di attività adottato in Assemblea e stabilisce l’ammontare della quota sociale annuale.

 

Art 5. – Cariche

 

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione Veneti di Cina.
Convoca e presiede I’Assemblea e le riunioni del Consiglio.
Dà impulso alle attività della Associazione e stimola la partecipazione dei soci alle varie iniziative.

In caso di impedimento il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente, che ne assume tutti i poteri. In caso di impedimento congiunto del Presidente e del Vice Presidente assume la direzione della Associazione il Consigliere più anziano.

In caso di necessità, qualsiasi membro del Direttivo può convocare l’Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Il Segretario è responsabile della tenuta del libro dei soci. Coadiuva il Presidente nel disbrigo delle varie pratiche inerenti I’attività della Associazione.
Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria della Associazione e della riscossione delle quote sociali. In occasione dell’Assemblea annuale, presenta la relazione finanziaria. Il Tesoriere amministrerà i fondi che la Assemblea destinerà alle iniziative varie di cui questa Associazione si farà promotrice.

 

Art. 6 – Mezzi finanziari

 

L’associazione provvede alla realizzazione dei propri fini statutari con i seguenti mezzi:
• le quote associative dei soci
• altri contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché eventuali elargizioni lasciti e donazioni
• proventi ritratti da attività ed iniziative svolte dall’Associazione.

Art. 7 – Modifiche statutarie

 

Eventuali modifiche al presente statuto devono essere approvate con la maggioranza dei voti dei soci iscritti nell’anno sociale in corso.


Art. 8 – Soci

La maggioranza dei soci è prevista essere di emigrati veneti all’estero, o di discendenti di emigrati veneti all’estero entro la quinta generazione.

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